L’ambito applicativo del Superbonus non è più limitato solo agli interventi sull’abitazione principale. L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede la detrazione al 110% per i seguenti interventi:
Riguardano le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo la ripartizione dell’agevolazione in 5 rate di pari importo.
Restano invariati gli incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, come quelli volti al recupero del patrimonio edilizio, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e quelli di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) per i quali, ove non sia possibile fruire del bonus al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65%.
Ma attenzione: Le seconde case nei condomini beneficiano del superbonus al 110%, ma non le ville/villette unifamiliari come ad esempio le case al mare o in montagna tenute a disposizione. Pertanto: gli edifici unifamiliari, rientrano soltanto se sono adibiti ad abitazione principale.
Inoltre, per tutti gli interventi per i quali il Decreto Rilancio prevede il Superbonus al 110%, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche.